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Addendum AI Act

Versione 1.0, in vigore dal 28 luglio 2026

Il presente addendum ripartisce tra le Parti gli obblighi del Regolamento (UE) 2024/1689. Il trattamento dei dati personali connesso ai medesimi servizi, ivi compreso il divieto di utilizzo dei dati per l'addestramento di modelli, resta disciplinato dall'Accordo sul trattamento dei dati personali.

Il presente addendum ("Addendum") è concluso tra Stabilidea S.r.l., con sede amministrativa in Istrana (TV), via Don Giovanni Gattoli n. 16, e sede operativa in Montebelluna (TV), via Contea n. 60, C.F./P.IVA 05389850263 ("Stabilidea" o "Fornitore"), e il soggetto che ha stipulato con Stabilidea un contratto per l'erogazione dei servizi da questa offerti ("Cliente" o "Deployer"), congiuntamente le "Parti".

PREMESSO CHE tra le Parti è in essere un rapporto contrattuale avente ad oggetto l'erogazione dei servizi di Stabilidea ("Contratto"); che il servizio così erogato ("Servizio") integra, in tutto o in parte, un sistema di intelligenza artificiale ai sensi dell'art. 3, n. 1, del Regolamento (UE) 2024/1689 ("AI Act") ("Sistema"); e che l'AI Act ripartisce gli obblighi tra il fornitore e il deployer di un tale sistema,

LE PARTI CONVENGONO quanto segue, ferma la disciplina del trattamento dei dati personali contenuta nell'accordo sul trattamento dei dati personali in essere tra le Parti. I termini non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito dall'AI Act.

1. Ruoli, ambito e classificazione

  1. Il presente Addendum si applica ai soli servizi che integrano un Sistema; ove il Servizio non ne integri alcuno, esso non produce effetti.
  2. Ai fini dell'AI Act il Fornitore riveste il ruolo di fornitore del Sistema e il Cliente quello di deployer, quale soggetto che lo utilizza sotto la propria autorità. Ciascuna Parte adempie agli obblighi posti a carico del proprio ruolo e non risponde di quelli posti a carico dell'altra.
  3. La finalità prevista del Sistema, le sue funzionalità e i suoi limiti sono quelli risultanti dal Contratto e dalla documentazione tecnica e dalle istruzioni d'uso rese disponibili dal Fornitore. Il Deployer si impegna a utilizzare il Sistema in conformità alla finalità prevista e a tali istruzioni.
  4. In relazione a tale finalità il Sistema non rientra tra le pratiche vietate di cui all'art. 5 dell'AI Act né tra i sistemi ad alto rischio di cui all'art. 6 e all'Allegato III; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 50. Ove il Contratto abbia ad oggetto un Sistema di diversa classificazione, le Parti ne danno atto per iscritto e ne disciplinano gli obblighi ulteriori.

2. Obblighi del Fornitore

  1. Ove il Sistema sia destinato a interagire direttamente con persone fisiche, il Fornitore lo progetta e sviluppa in modo che tali persone siano informate di interagire con un sistema di intelligenza artificiale, ai sensi dell'art. 50, par. 1, dell'AI Act, salvo che ciò non risulti evidente dalle circostanze.
  2. Ove gli output del Sistema costituiscano contenuti audio, immagine, video o testuali generati artificialmente, il Fornitore assicura che siano marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente, ai sensi dell'art. 50, par. 2, dell'AI Act.
  3. Il Fornitore mette a disposizione del Deployer le istruzioni d'uso del Sistema e le informazioni ragionevolmente necessarie all'adempimento degli obblighi posti a carico di quest'ultimo, ivi comprese quelle sulla natura automatizzata degli output e sui relativi limiti, e coopera con le autorità competenti in relazione al Sistema.

3. Obblighi del Deployer

  1. Il Deployer utilizza il Sistema conformemente alla finalità prevista e alle istruzioni d'uso, assicura la supervisione del Sistema da parte del proprio personale e non rimuove né occulta le informative di trasparenza integrate nel Sistema.
  2. Il Deployer adempie agli obblighi di trasparenza posti a proprio carico dall'art. 50 dell'AI Act nei confronti delle persone fisiche esposte al Sistema, informandole dell'utilizzo del Sistema nell'ambito della propria organizzazione.
  3. Ove il Deployer renda pubblici contenuti generati o manipolati mediante il Sistema, adempie agli obblighi di cui all'art. 50, par. 4, dell'AI Act e si astiene da ogni utilizzo del Sistema idoneo a integrare la fattispecie di cui all'art. 612-quater del codice penale.

4. Marchio, modifiche e messa a disposizione a terzi

  1. Il Deployer non appone il proprio nome o marchio sul Sistema, non ne modifica la finalità prevista e non vi apporta modifiche sostanziali senza il previo accordo scritto del Fornitore. Resta salvo quanto diversamente pattuito dal Contratto per i servizi resi disponibili con i segni distintivi del Cliente.
  2. Il Deployer prende atto che, in caso di violazione del presente articolo, ovvero mettendo il Sistema a disposizione di terzi sotto i propri segni distintivi, assume il ruolo di fornitore del Sistema ai sensi dell'art. 25 dell'AI Act, con i relativi obblighi, manlevando il Fornitore dalle conseguenze pregiudizievoli che ne derivino. Il Fornitore mette a disposizione, su richiesta scritta, le informazioni tecniche in proprio possesso ragionevolmente necessarie a tale adempimento.

5. Evoluzione del rischio

  1. Il Deployer informa preventivamente per iscritto il Fornitore qualora intenda destinare il Sistema a un utilizzo riconducibile all'Allegato III dell'AI Act o comunque diverso dalla finalità prevista.
  2. In tal caso le Parti valutano in buona fede gli adeguamenti necessari, tenuto conto delle scadenze applicative previste per i sistemi ad alto rischio, e i relativi corrispettivi. In difetto di accordo il Fornitore può sospendere l'erogazione del Servizio per l'utilizzo difforme.

6. Alfabetizzazione, autorità e cooperazione

  1. Ciascuna Parte assicura, per quanto di propria competenza, un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale del proprio personale che utilizza o gestisce il Sistema, ai sensi dell'art. 4 dell'AI Act.
  2. Le Parti si informano reciprocamente, senza ingiustificato ritardo, di ogni richiesta proveniente dalle autorità competenti - ivi incluse l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità di vigilanza del mercato, e l'Agenzia per l'Italia digitale, quale autorità di notifica ai sensi della legge 132/2025 - nonché di ogni incidente rilevante relativo al Sistema, e cooperano in buona fede ai fini dei rispettivi adempimenti.

7. Disposizioni finali

  1. Il presente Addendum ha efficacia per tutta la durata del Contratto e, in caso di contrasto con esso, prevale limitatamente alla materia disciplinata dall'AI Act. Il trattamento dei dati personali connesso al Servizio, ivi incluso l'utilizzo dei dati ai fini di addestramento di modelli, resta disciplinato dall'accordo sul trattamento dei dati personali in essere tra le Parti.
  2. Il presente Addendum costituisce parte integrante del Contratto e si intende concluso con la sottoscrizione ovvero l'accettazione di quest'ultimo, in forma scritta, anche in formato elettronico. Il Fornitore ne pubblica il testo vigente sul proprio sito e comunica al Deployer le modifiche con un preavviso di trenta giorni; ove il Deployer non le accetti, ciascuna Parte può recedere dal Contratto limitatamente ai servizi interessati.
  3. Il presente Addendum è regolato dalla legge italiana e per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

Versione testuale per sistemi automatici e per il richiamo da parte di altri servizi: https://stabilidea.it/it/terms/addendum-ai-act.md

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