In breve. Le macchine connesse immesse sul mercato UE dopo il 12 settembre 2026 devono essere progettate in modo che l'utente possa accedere ai dati che generano. L'accesso deve essere facile, sicuro, gratuito e in un formato strutturato leggibile da una macchina, metadati compresi; diretto, dove è tecnicamente possibile. Per un costruttore vuol dire rivedere firmware, interfacce, contratti e l'informativa che dà al cliente quando vende.
Cosa chiede l'articolo 3 del Data Act?
Chiede che i prodotti connessi siano progettati per rendere accessibili all'utente i dati che generano. È un obbligo di progettazione: non basta consegnare i dati su richiesta, la macchina deve nascere in modo da permetterlo.
L'articolo 3 fa parte del Data Act, il Regolamento (UE) 2023/2854. Il regolamento si applica dal 12 settembre 2025, ma l'obbligo di progettazione (articolo 3, paragrafo 1) riguarda solo i prodotti connessi immessi sul mercato UE dopo il 12 settembre 2026.
Per impostazione predefinita, i dati devono essere accessibili all'utente:
- in modo facile, sicuro e gratuito;
- in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da una macchina, cioè utilizzabile da un altro software e non solo da una persona davanti a uno schermo;
- in modo diretto, senza passare dal costruttore ogni volta, dove è pertinente e tecnicamente possibile.
Per le macchine già vendute l'obbligo di progettazione non c'è. Ma dal 12 settembre 2025 l'utente che non riesce ad accedere ai dati direttamente può chiederli, e chi li detiene deve metterglieli a disposizione senza indebito ritardo e gratuitamente (articolo 4).
Quali dati rientrano?
Rientrano i dati che la macchina genera con il suo uso e i metadati che servono a interpretarli. Il considerando 15 del regolamento comprende sia i dati grezzi, come le letture dei sensori (temperatura, pressione, posizione, velocità), gli stati e i malfunzionamenti, sia i dati pretrattati per renderli comprensibili, insieme al contesto e all'ora in cui sono stati generati. Il costruttore non è tenuto a fare grandi investimenti per pulirli o trasformarli.
Non rientrano le informazioni che il costruttore ricava da quei dati con algoritmi proprietari complessi. Un indicatore calcolato incrociando più sensori con il suo software, o una previsione fatta dai suoi modelli, sono un lavoro suo, salvo accordi diversi con il cliente.
Cosa deve fare un costruttore, in pratica?
Sei passi, nell'ordine in cui conviene farli.
- Mappare i dati e i flussi. Elencare cosa genera la macchina, dove finisce oggi e chi lo legge. È il punto di partenza di tutto il resto.
- Progettare l'accesso ai dati. Decidere come l'utente li raggiunge: dalla macchina, da un portale, da un'esportazione periodica.
- Adeguare firmware, interfacce e API. Aggiungere quello che serve perché i dati escano in un formato strutturato, in modo sicuro.
- Rivedere i contratti. Chiarire nei contratti di vendita e di assistenza chi può usare i dati e per cosa.
- Informare il cliente prima del contratto. Dire che tipo di dati genera il prodotto, in che formato e volume, se in continuo, dove li conserva e come accedervi. Questo obbligo (articolo 3, paragrafo 2) vale già dal 12 settembre 2025.
- Tutelare i segreti commerciali. Decidere quali informazioni sono riservate e con quali garanzie si condividono.
Come questi dati diventano un servizio?
I dati che il Data Act ti chiede di aprire sono gli stessi che servono per vendere un servizio. Con le letture dei sensori e lo storico dei guasti un costruttore può offrire la manutenzione predittiva: avvisare il cliente prima che la macchina si fermi. Ne parliamo nella pagina su come un costruttore di macchine offre la manutenzione predittiva.
Lo stesso vale per l'assistenza. Un tecnico che vede gli allarmi degli ultimi giorni prima di partire arriva con il pezzo giusto. Chi progetta l'accesso ai dati per il Data Act parte avvantaggiato anche su questi servizi.
Cosa c'entra con il Regolamento Macchine?
Sono due norme diverse che arrivano nello stesso periodo sulle stesse macchine. Dal 20 gennaio 2027 si applica il Regolamento Macchine (UE) 2023/1230, che cambia le regole per le macchine con funzioni AI di sicurezza. Lo spieghiamo nella guida al Regolamento Macchine 2027 e intelligenza artificiale.
Domande frequenti
Le domande che tornano
- Da quando si applica l'articolo 3 del Data Act?
- L'obbligo di progettazione dell'articolo 3, paragrafo 1, si applica ai prodotti connessi immessi sul mercato UE dopo il 12 settembre 2026 (art. 50 del Regolamento (UE) 2023/2854). Il resto del Data Act si applica dal 12 settembre 2025.
- Quali dati devo rendere accessibili?
- I dati che il prodotto genera con il suo uso, grezzi o pretrattati, e i metadati che servono a interpretarli. Per impostazione predefinita devono essere accessibili in modo facile, sicuro, gratuito e in un formato strutturato e leggibile da una macchina; in modo diretto, dove è pertinente e tecnicamente possibile.
- Vale anche per le macchine già vendute?
- L'obbligo di progettazione no: riguarda le macchine immesse sul mercato dopo il 12 settembre 2026. Ma dal 12 settembre 2025, se l'utente non può accedere direttamente ai dati, può chiederli al titolare dei dati, che deve metterglieli a disposizione senza indebito ritardo e gratuitamente (art. 4).
- Devo dare ai clienti anche i miei segreti commerciali?
- No. Tra le cose da fare c'è proprio tutelare i segreti commerciali: decidere quali dati si condividono e con quali garanzie, anche nei contratti.
- Cosa devo dire al cliente quando vendo la macchina?
- Prima di firmare il contratto di acquisto, locazione o noleggio: che tipo di dati genera la macchina, in che formato e quanti, se li genera in continuo e in tempo reale, se li conserva sulla macchina o su un server, e come il cliente può accedervi. È l'articolo 3, paragrafo 2, e vale già dal 12 settembre 2025.
